La responsibilità ambientale è un rischio di Responsibilità Civile verso terzi
Cosa assicura la polizza Enviromental
Chi inquina paga
Chi produce un danno ambientale deve sempre pagare le spese necessarie per la bonifica, anche se nessun terzo denuncia un danno e perfino se il terreno inquinato è di sua proprietà. Nel danno ambientale infatti la parte lesa esiste sempre ed è lo Stato. Non molte tra le polizze esistenti coprono davvero questo rischio
Rischio inquinamento: un concetto apparentemente semplice che si traduce, anche troppo spesso, in sinistri ben riportati dalla cronaca. Sembrerebbe una copertura RC come altre, ma non è così, o meglio non è solo questo.
Recependo la direttiva Europea 2004/35/CE, l’Italia mira a introdurre un regime di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Essa prevede che l’operatore il quale, attraverso la propria attività, ha causato un danno ambientale o una minaccia imminente di tale danno sia considerato finanziariamente responsabile delle misure di prevenzione o riparazione necessarie. Il “terzo” danneggiato è quindi, spesso, in primo luogo lo Stato, in secondo luogo – se del caso – una persona giuridica danneggiata.
Si tratta di risarcire l’ambiente per il deterioramento che ha subito, ad esempio con la decimazione della flora e della fauna locale, ma anche indirettamente per i conseguenti problemi di immagine di una certa località e quindi per il turismo. La formula “chi inquina paga” ha l’obiettivo di indurre le aziende ad adottare misure preventive per ridurre al minimo i rischi di danno ambientale, e di conseguenza la propria esposizione a tale responsabilità.
La direttiva punta i riflettori su tutte le imprese, indipendentemente dai loro processi industriali. Non esistono infatti aziende produttive del tutto esenti da questo tipo di rischio: sono gli errori umani e i guasti accidentali le cause più frequenti degli incidenti. Anche chi non utilizza elementi potenzialmente nocivi può inquinare, e quindi dovrà tutelarsi adeguatamente.
A chi si rivolge
Le polizze che attualmente proponiamo sono due, destinate a coprire i rischi per aziende produttive (PPL) e di servizi (CPL).
La PPL
È rivolta alle aziende produttive che operano sui propri insediamenti in un’ottica di prevenzione, con la garanzia delle spese di bonifica sostenute dall’assicurato per prevenire un potenziale inquinamento, e, di riparazione per coprire i costi di bonifica imposti dalla legge o dall’autorità locale in seguito a un danno all’ambiente.
Il risarcimento dei danni a terzi è previsto da una specifica sezione di responsabilità civile, all’ interno della quale sono compresi sia i danni per lesioni personali che i danni materiali, a cui appartiene il danno alla biodiversità. Infine sono previste delle sezioni di polizza dedicate al trasporto di prodotti o merci pericolose e garanzie pensate come tutela per l’eventuale interruzione dell’attività aziendale e per la conseguente perdita di profitto. Cinque sezioni in tutto, che garantiscono la copertura a quanto previsto dall’attuale direttiva europea 35/2004 CE e successivo recepimento in Italia 152/2006.
La CPL
È la ‘RC inquinamento per l’appaltatore di servizi’, una polizza molto ampia che si presta bene a garantire gli aspetti di rischio legati al concetto di servizio e di consulenza,pensata per chi opera su siti non propri e per conto di terzi. La polizza può essere stipulata “a progetto” o per tutte le attività svolte da questa società nel corso dell’anno.
Le principali coperture
Spese di messa in sicurezza d’emergenza
Copre le spese necessarie a prevenire un imminente e sostanziale pericolo per la salute umana o l’ambiente.
Esempio:
la stazione di depurazione di una piattaforma chimica ha un guasto elettrico. Le acque, inquinate, rischiano di propagarsi nel vicino torrente, è necessario installare un sistema di pompaggio e di trattamento temporaneo dei liquidi da depurare.
Responsabilità civile ambientale
Copre la responsabilità civile verso terzi conseguente ad un evento di inquinamento imputabile all’assicurato.
Esempio:
la fuoriuscita di ammoniaca da un impianto di raffreddamento di un’industria alimentare, causa la temporanea sospensione di attività presso le scuole, le aziende, le attività limitrofe. La copertura, tra le altre cose, include le spese mediche di persone che abbiano subito un danno e le spese per l’interruzione di attività.
Danno ambientale
Copre i danni ambientali provocati all’acqua al suolo, agli habitat e specie naturali protette così come previsto ai sensi del Dlgs 152/2006.
Esempio:
un’azienda preleva acqua da una limitrofa fonte ai fini del proprio processo produttivo, ne altera le condizioni (ad esempio lo prosciuga). La conseguenza è il danneggiamento di flora e fauna circostanti. La copertura opera per riportare la fonte e l’ecosistema allo stato originale.
Costi di bonifica
Copre i costi di ripristino (indagine, neutralizzazione, monitoraggio…) del sito assicurato dovuti ad “auto-inquinamento” o inquinamento “migrato” da terzi (sono comprese le spese di decontaminazione dei beni di proprietà e le operazioni di carico e scarico, nonché i costi per aprire e gestire l’istruttoria con la Pubblica Autorità).
Esempio:
una perdita di nafta lungo un torrente si propaga per 1,5 Km in prossimità di una presa d’acqua e di una zona protetta. C’è un rischio sanitario e ambientale. La successiva inchiesta non riesce a determinare né l’origine della perdita, né il volume della nafta sversata. Il Sindaco deve mettere in atto delle operazioni di bonifica sulla zona di competenza del Comune e trattare 250 m3 d’acqua e 150 tonnellate di fanghi.
Interruzione di attività dell’assicurato
Copre i costi di interruzione di attività dell’assicurato.
Esempio:
lo sversamento di gasolio in una panetteria industriale inquina il terreno dell’insediamento, la rimozione, smaltimento e neutralizzazione richiede alcuni giorni. Il forte odore di gasolio persiste vicino ai forni e causa il fermo dell’attività industriale fino all’avvenuto ripristino del terreno.