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Polizza Rischi Professionali R.C. degli Intermediari Assicurativi

Ormai, gli intermediari assicurativi iscritti alle sezioni A e B del Registro Unico devono sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile, come cita l’articolo 11, in quanto è obbligatoria per tutti i professionisti di quell’area professionale.
Per questo Asspartner , conoscendo le problematiche, in quanto parte in causa, si è adoperata per stipulare accordi con i Lloyd’s per una polizza che metta al riparo i Broker Assicurativi e Riassicurativi, da qualsiasi rischio professionale.

Asspartner fa presente che:

1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
per ciascun sinistro, un milione di euro;
all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro.

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.

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